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Il rapporto commissionale con la Banca.

Interpretazione dell’evoluzione normativa delle Commissioni di Massimo Scoperto e loro riflesso nel rapporto Cliente e Banca.

Ciro Cozzolino

Postato il: 03-Apr-2019

L’evolvere della normativa ha posto diversi dubbi nella materia peritale, e nella più ampia interpretazione del rapporto Cliente e Banca, in merito alle nuove e spesso meteoriche applicazioni di diversi commissionali e conseguenti criteri di calcolo.

 

La vecchie ed ormai più volte sanzionate Commissioni di Massimo Scoperto (CMS), caratterizzate dal fatto di essere regolarmente applicate nei contratti di conto corrente bancario, con o senza affidamento, non potevano definirsi né direttamente, né indirettamente, disciplinate da legge.

 

A prescindere da un loro riferimento generico-legislativo o contrattuale ed a prescindere dall’interpretazione ad opera della giurisprudenza di merito e legittimità nel corso dell’ultimo ventennio, che ne ha condannato decisamente l’applicazione per mancanza di causa (art. 1418, 2° co., c.c.) o per indeterminatezza dell’oggetto (art. 1346 c.c.), hanno di fatto rivestito un’indebita duplicazione della remunerazione corrispettiva tipicamente rappresentata dagli interessi ed il metodo di calcolo basato sull’osservazione della punta massima di scoperto (o media di periodo o ancora dell’intero affidamento di periodo ancorché in parte inutilizzato) ne ha effettivamente qualificato la natura al pari degli interessi debitori.

 

Il Legislatore, spinto quindi dall’interpretazione oggettivamente univoca della pratica e della disciplina contabile e peritale ha innovato il sistema commissionale, di fatto compiendo numerosi passi indietro nella tutela del correntista, introducendo, con l’art. 2 bis del D.L. 29 Novembre 2008, n. 185 (c.d. decreto anti-crisi), convertito in L. 28 Gennaio 2009, n. 2, successivamente innovato dall’art. 2, del D.L. 1 Luglio 2009, n. 78, convertito in L. 3 Agosto 2009 n. 102, le Commissioni di Utilizzo (CU) e le Commissioni di Affidamento (tipicamente denominate CDF o CDC, nella pratica bancaria) dando inizio alla seconda fase dell’annosa questione.

 

La nuova normativa introduce quindi due tipi di addebiti commissionali, ciò nonostante che prima dell’intervento del legislatore si dubitasse già sulla configurabilità delle Commissioni di Massimo Scoperto come commissioni sull’utilizzo ovvero sull’affidamento.

 

Nella seconda fase entrambe le commissioni sono ammesse dall’art. 2 bis del D.L. 185/2008, seppur a certe condizioni che ne consentono la coesistenza, di fatto però, a parer di chi scrive ed oggettivamente condivisibile, ricalcando l’esatto animus delle abrogate CMS.

 

Le Commissioni di Utilizzo (CU) rappresentano una remunerazione dovuta dal correntista in ragione dell’effettivo utilizzo dell’affidamento, oltre quindi gli interessi corrispettivi, ma non è ancora stata chiarita la base su cui vanno ad insistere per la loro determinazione (su quale quantum dovrà essere applicata la Commissione di Utilizzo se, nel periodo in cui il saldo risulti a debito, la somma dovuta dal Cliente muti in crescita o in diminuzione?).

La norma non disciplina effettivamente questo aspetto e dalla lettura della disposizione non si può pervenire ad alcuna soluzione appagante.

La circostanza infatti che il legislatore abbia subordinato la validità della CU alla condizione che il saldo del cliente sia a debito, non occasionalmente e per almeno trenta giorni, non lascia intendere che si sia voluto dare rilevanza all’effettivo utilizzo dell’affidamento avvalorando la tesi dell’applicazione alla media degli scoperti nel periodo poiché, ex Lege, a parer di chi scrive, chi tace non può acconsentire ma di fatto “non dice niente”.

 

Le Commissioni di Affidamento (CA), introdotte dalla seconda parte della norma in esame prevedono una remunerazione accordata alla Banca indipendentemente dall’effettivo prelevamento della somma ovvero dall’effettiva durata dell’utilizzazione da parte del cliente. Si prescrive all’interno della norma che tali commissioni sono valide purché siano predeterminate con patto scritto non rinnovabile tacitamente, e calcolate in proporzione all’importo e alla durata dell’affidamento.

 

Il requisito della predeterminazione risulta rispettato, secondo il testo normativo, anche quando il corrispettivo dovuto dal Cliente è predeterminabile mediante l’espressa indicazione del tasso percentuale applicabile.

 

A tutto ciò consegue poi una annosa questione legata all’inclusione di tali due commissioni all’interno delle componenti caratterizzanti il Tasso Effettivo Globale (TAEG/TEG o ISC), spesso incluse o escluse a piacimento e secondo comodità.

 

Poco dopo questo breve incerto periodo il Legislatore interviene nuovamente con il D.L.  6 Dicembre 2011, n. 201 (c.d. Decreto Monti) , convertito in Legge 22 Dicembre 2011, n. 214, modificato dal D.L. 24 Gennaio 2012, n. 1, convertito in Legge 24 Marzo 2012, n. 27, a sua volta modificato immediatamente dal D.L.  24 Marzo 2012, n. 29, convertito in Legge 18 Maggio 2012, n. 62.

 

In particolare, l’art. 27 bis del Decreto Monti ha stabilito che “Sono nulle tutte le clausole comunque denominate che prevedano commissioni a favore delle Banche a fronte della concessione di linee di credito, della loro messa a disposizione, del loro mantenimento in essere, del loro utilizzo anche nel caso di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, stipulate in violazione delle disposizioni applicative dell’articolo 117 bis del Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D. Lgs. 1° Settembre 1993, n. 385 (TUB), adottate dal Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR) al fine di rendere i costi trasparenti e immediatamente comparabili”.

 

Tale dettato di fatto condannando la previgente norma,, in maniera implicita, introduce tuttavia a discapito del correntista una “Clausola di Salvaguardia”, volgarmente denominata “SalvaBanche”, affermando la validità delle clausole sino a quel momento applicate in ragione della abrogata normativa, imponendo 150 giorni di vacatio a quegli istituti bancari che non avessero provveduto ad adeguare i dettami contrattuali in merito.

 

La nuova norma disciplina oggi un’unica forma commissionale consentita, a parte una piccola licenza denominata CI e/o CIV che nel prosieguo affronteremo, legata all’importo totalitario dell’affidamento concesso. La nuova Commissione di Affidamento (ora CAF), non può prevedere una misura oltre l’addebito percentuale dello 0,5% trimestrale (2% annuale), omnicomprensiva di tutte le spese di conteggio e revisione, e non può essere applicata ai rapporti di conto corrente non affidati, pena la nullità parziale (e non totale) del contratto di conto corrente.

 

A licenza di tale disciplina vi è l’introduzione della Commissione di Istruttoria ed Istruttoria Veloce (CI e CIV) legate alla possibilità della Banca di addebitare un importo in misura fissa e determinata, legata all’effettiva urgenza ed ai costi sostenuti dall’istituto, nel caso della CIV, per gli utilizzi overfido ed extrafido, di fatto colmando la precedente franchigia per i rapporti non affidati.

 

Il suo carattere di importo fisso e determinato, per giunta la esclude, secondo l’interpretazione autentica del Legislatore, dal conteggio del TEG/ISC, di fatto introducendo una nuova distorsione e svilimento della misura del Tasso Effettivo Globale o Indicatore Sintetico di Costo, quale rappresentazione di tutti gli oneri concessi alla determinazione e fruizione del credito da parte del Correntista. Non vi è quindi, anche in questa nuova formulazione, effettiva coerenza con il costo del credito/affidamento e ciò a svilimento dei percorsi giurisprudenziali sino ad oggi, a fatica, intrapresi.

 

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