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Decreto cura/salva Italia a sostegno dell'economia italiana. - CROSSHUB - Network of Competences
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Covid-19: Decreto Cura Italia

Una prima e breve panoramica sulle misure adottate dal governo per salvare le imprese e l'economia italiana

Marco Mensitieri

Postato il: 19-Mar-2020

E’ stato infine pubblicato il Dl Covid 19, meglio noto come decreto "Cura Italia", recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Coronavirus.

 

In questa sede ci concentriamo sulle misure di sostegno economico alle imprese, sia in forma diretta che in forma indiretta attraverso l’estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale.

 

Di seguito una breve elencazione delle misure, a nostro giudizio più rilevanti, ovviamente ci si riserva di entrare successivamente più nel dettaglio.

 

Facoltà di richiesta di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività per effetto dell’emergenza epidemiologica per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per un periodo massimo di 9 settimane, comunque non oltre il 20 agosto (art 19).

 

La domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione/riduzione, fermo restando gli obblighi di informazione, consultazione ed esame congiunto, anche in via telematica, entro 3 giorni dalla comunicazione preventiva.

 

Altre misure sono previste per le aziende che si trovano già in CIG straordinaria (art 20) o che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso (art 21).

 

Sono previste inoltre norme speciali in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori, in termini di congedo ed indennità per lavoratori dipendenti del settore privato (oltre a lavoratori iscritti alla gestione Separata INPS e lavoratori autonomi, art 23), estensione durata permessi retribuiti ex legge 104/1992 (art 24).

 

Il Governo ha previsto poi misure a sostegno della liquidità attraverso le banche, in particolare attraverso il rafforzamento del Fondo Centrale di Garanzia PMI (art 49), in termini di:

  • gratuità;
  • importo massimo garantito per impresa (5 milioni);
  • percentuale di copertura garanzia diretta (80%) e riassicurazione (90%);
  • ammissione alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito purché sia garantita nuova finanza per almeno il 10% del debito residuo del finanziamento rinegoziato;
  • estensione della durata della garanzia nel caso in cui le banche abbiano accordato di loro iniziativa la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento o quote capitali;
  • estensione della garanzia a favore degli imprenditori per finanziamenti entro 18 mesi per 3.000 euro previa autocertificazione dei danni per emergenza coronavirus;
  • facilitazioni nella concessione (nessuna valutazione nel merito) per operazioni di microcredito a favore di imprese nuove o costituite da meno di 3 anni al momento della domanda.

 

Sono preannunciati ulteriori interventi in termini di finanziamenti con garanzie e tassi agevolati attraverso decreti del MEF.

 

Vedremo la reazione delle banche a questi stimoli.

 

Di particolare rilievo ci sembrano le norme dell’art 55 contenente misure dirette di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese, che, non già classificate alla data di entrata in vigore del decreto come in dissesto, abbiano in piedi alla data del 29 febbraio 2020:

  • Aperture di credito a revoca e prestiti a fronte di anticipi su crediti: non revocabili prima del 30 settembre 2020.
  • Prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020: rinnovati automaticamente fino al 30 settembre 2020.
  • Mutui ed altri finanziamenti a rimborso rateale, leasing: sospensione del pagamento rate (o quote capitali se preferito dalle imprese/canoni fino al 30 settembre 2020.

Le imprese che vogliono avvalersi di tali facoltà devono comunicarlo agli intermediari creditizi, autocertificando di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

Tali operazioni sono assistite dal Fondo di Garanzia PMI.

 

Si prevede un decreto MEF (di concerto con il MISE) che, al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite, estenda in particolari settori industriali i meccanismi di garanzia per gli intermediari creditizi (art 57).

 

Sono sospesi fino al 31 dicembre 2020 i termini di pagamento rate finanziamenti agevolati ex fondo 394/81 con conseguente traslazione dei piani di ammortamento (art 58).

 

Passiamo infine alle misure previste a sostegno della liquidità delle imprese con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia (Titolo IV).

 

Si disciplinano i versamenti di imposte e contributi dovuti al 20 marzo 2020 (data alla quale sono stati prorogati i versamenti in scadenza al 16 marzo in forza del comunicato ministeriale di venerdì scorso confermato dal decreto).

 

Occorre distinguere tra:

 

- Imprese in particolari settori industriali specificatamente individuati come colpiti in via prioritaria dalla situazione venutasi a creare (es ristorazione, fiere, asili nido, stazioni di trasporto, teatri, cinema, etc):

sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria (art 61) periodo 8-30 marzo.

Versamenti sospesi devono essere effettuati entro il 31 maggio in una unica soluzione o in 5 rate mensili di eguale importo a partire dalla suddetta data, il tutto senza sanzioni ed interessi.

 

- Imprese con ricavi al 2019 inferiori a 2 milioni di Euro:

sospensione dei versamenti fiscali e contributivi (art 62, comma 2) in autoliquidazione, in scadenza tra il 20 ed il 31 marzo.

Versamenti sospesi devono essere effettuati entro il 31 maggio in una unica soluzione o in 5 rate mensili di eguale importo a partire dalla suddetta data, il tutto senza sanzioni ed interessi.

 

Le imprese che hanno effettuato o effettuano i versamenti sospesi non hanno diritto al rimborso, ma in cambio avranno diritto a forme di menzione da stabilire previa comunicazione al MEF (art 71).

 

- Tutte le imprese indipendentemente dalla filiera e dalle dimensioni:

sospensione degli adempimenti periodo 8 marzo -31 maggio, eccetto versamenti ed applicazione di ritenute e trattenute da effettuare entro il 30 giugno. Ad esempio, la dichiarazione Iva potrà essere presentata, anziché il 30 aprile, il 30 giugno senza applicazione di sanzioni.

Per questi soggetti, il versamento del 16 marzo è spostato al 20 marzo, immaginiamo società fornitrici di aziende nei settori specificatamente individuati come colpiti, con fatturato superiore ai 2 milioni di Euro.

 

Norme speciali, di maggiore respiro sono previste/confermate per le aziende nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza e nei comuni originaria zona rossa (art 62 comma 3,4), senza limiti di ricavi o di settore.

 

Si prevedono inoltre benefici ai lavoratori dipendenti (premio di 100 euro rapportato ai giorni di presenza di marzo per i lavoratori con reddito da lavoro dipendente 2019 inferiore ai 40.000 euro, da riconoscere nei cedolini di aprile, art 63) o professionisti con ricavi nel 2019 non superiori a 400. Euro (non applicazione ritenute di acconto su compensi dal 17 al 30 marzo previa comunicazione al sostituto di imposta, art 62, comma 7) con impatto sulla operatività delle imprese.

 

Ulteriormente, sarà riconosciuto, con limiti di plafond e fino ad un massimo di 20.000 Euro, un credito d’imposta per il 50% delle spese di sanificazione degli ambienti di lavoro (art 64).

 

Infine, vengono sospesi i termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori (art 67) e i termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione (art 68).

 

Per un giudizio complessivo sul decreto Cura Italia non si può prescindere dalla considerazione che vincoli di tempestività, ma soprattutto di finanza pubblica sicuramente hanno avuto un impatto sulla qualità della norma.

Il governo legislatore ha espresso sicuramente l’intenzione di coprire ampissime categorie (lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, famiglie ed imprese) oltre di intervenire con misure urgenti di sostegno alla sanità pubblica in prima fila nella situazione di emergenza.

 

Tuttavia, proprio l’ampiezza delle categorie da tutelare fa si che questo primo intervento appare inadeguato.

 

Dal lato imprese, sicuramente le misure di liquidità a sostegno del sistema bancario attraverso il potenziamento del Fondo di Garanzia potranno avere un impatto significativo, ma certo le misure dirette al sistema imprese attraverso il differimento dei versamenti fiscali appare debole, sia sotto il profilo temporale che sostanziale.

Cosa significa differire i versamenti del 16 marzo al 20 marzo per imprese che forniscono le aziende dei settori identificati come specialmente colpiti dalla crisi e con ricavi superiori ai 2 milioni di Euro? Probabilmente molte imprese si avvaleranno della facoltà di effettuare versamenti entro luglio con la maggiorazione dello 0,40%.

 

Un ripensamento ed in generale un intervento più deciso, anche sui versamenti di aprile e maggio, dovrebbe e probabilmente sarà pensato.

 

Una ultima riflessione più generale, siamo in una situazione che mi sembra che per la prima volta dalla Costituzione abbia spinto il legislatore a prevedere limitazioni ad alcuni diritti costituzionali mai messi finora in discussione. Gli effetti economici che si prevedono appaiono di entità paragonabili a quelli che si temono in economie di guerra.

Può una politica ordinaria, in Italia dotata particolarmente fratturata e con un deficit di credibilità (è una situazione che appare evidente indipendentemente dai meriti e/o demeriti di questa attuale classe politica), dotati di strumenti di finanza ordinaria essere efficace?

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