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Concorrenza sleale: fattispecie e difese

Un contributo al progresso delle Autorità garante nazionale

Guido Di Giacomo

Postato il: 13-Mar-2019

La legge punisce chi attraverso pratiche scorrette infrange i principi della libera concorrenza procurandosi ingiusti vantaggi, fondamentalmente economici, a danno dei concorrenti. Il danneggiato deve denunciare la pratica scorretta e richiedere il risarcimento del danno.Il danneggiato può richiedere l’intervento del giudice civile e/o della Autorità garante.

 

Ma vediamo in quali fattispecie si sostanzia la concorrenza sleale.

 

Il codice civile all’art. 2598. (Atti di concorrenza sleale), recita:

 

Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque:

  • usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività di un concorrente;
  • diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull’attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;
  • si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.

 

Il Trattato che istituisce la Comunità europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957 e ratificato dall'Italia con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, individua ulteriori fattispecie di concorrenza sleale negli artt. 81 e 82 come segue:

 

art. 81:

  1. fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;
  2. limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti,
  3. ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
  4. applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;
  5. subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

 

art. 82:

È incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo. Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:

  1. nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque;
  2. nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori;
  3. nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza;
  4. nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

 

Il Regolamento (CE) N. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002 attribuisce i seguenti poteri alle Autorità garanti nazionali

 

Le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri sono competenti ad applicare gli articoli 81 e 82 del trattato in casi individuali.

 

A tal fine, agendo d'ufficio o in seguito a denuncia, possono adottare le seguenti decisioni:

  • ordinare la cessazione di un'infrazione;
  • disporre misure cautelari;
  • accettare impegni;
  • comminare ammende, penalità di mora o qualunque altra sanzione prevista dal diritto nazionale.

 

Il Dlgs. N. 145/2007, ha attribuito all’Autorità garante anche il potere di vigilare sulla pubblicità ingannevole e comparativa illecita

 

In sintesi, in tutte le fattispecie di concorrenza sleale si può ricorrere all’Autorità garanteche ha il potere di disporre l’immediata cessazione dell’attività di concorrenza sleale e di eliminarne gli effetti. Ma occorre rivolgersi anche al proprio giudice naturale, chiamato ad applicare il Codice civile che riconosce il diritto al risarcimento di chi è stato vittima di concorrenza sleale mediante atti compiuti con dolo o con colpa.

 

Vale la pena sottolineare come l’Autorità garante non rappresenti solo una risorsa a protezione della libera concorrenza, ma agisce anche con l’obiettivo di “liberare” quanto più possibile “il mercato” da restrizioni che riducono i livelli di concorrenza a danno dell’interesse pubblico. In questa funzione, l’Autorità garante diviene sovente il destinatario di richieste di interpretazioni e pareri.

 

Di recente (13 gennaio 2019), in audizione alla Camera dei Deputati, l’Autorità garante è stata interpellata in merito al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 243 del 29 dicembre 2018 in materia di autoservizi pubblici non di linea.

La questione riguarda lo sviluppo della domanda di servizi che tende a non distinguere più tra attività soggette a obblighi di servizio pubblico (tipo TAXI) e attività di noleggio con conducenteNCC (tipo UBER) e che, legata ad un concetto di mobilità urbana di tipo intermodale di servizi, fa ampio ricorso ai nuovi strumenti resi possibili dall’innovazione tecnologica.

 

Il principio affermato dall’Autorità garante è che:

 

Il mantenimento, di vincoli nelle modalità di prenotazione dei servizi e delle restrizioni territoriali all’offerta di servizi NCC unitamente all’inutilizzabilità delle piattaforme tecnologiche e alla moratoria nel rilascio di nuove autorizzazioni tenderà a rendere sempre più difficile l’incontro della domanda e dell’offerta, con l’effetto di deprimere il benessere dei consumatori finali in termini di minore ampiezza e qualità dei servizi offerti e di prezzi più elevati.”

 

In particolare,e conseguentemente si suggerisce di:

 

  • eliminare ogni limitazionealle modalità di prenotazione del servizio di NCC;
  • abrogare tutte le norme della legge n. 21/92 che di fatto determinano restrizioni territoriali all’operatività delle imprese NCC e, dunque,l’accesso nel territorio di altri comunie i regimi di deroga all’obbligo di partenza e rientro in rimessa;
  • abrogare la moratoria al rilascio di nuove autorizzazione NCC sino alla realizzazione del registro nazionale.

 

Un comportamento esemplare in termini di contributo all’evoluzione e al progresso della libertà di concorrenza a vantaggio dei cittadini.

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