Il bonus è riconosciuto per i nuovi investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, destinati a strutture produttive situate in Italia, che rientrino in progetti di innovazione dai quali derivi una riduzione dei consumi energetici. Il credito di imposta non è cumulabile con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica del Mezzogiorno e con il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali e immateriali 4.0.
Possono beneficiare del credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente:
Beni strumentali materiali e immateriali tecnologicamente avanzati e interconnessi ai sistemi di fabbrica con le caratteristiche già individuate dagli allegati A e B per i beni strumentali cd. 4.0, a condizione che i medesimi siano usati in progetti di innovazione che:
Le aliquote dei crediti d’imposta sono modulate in base alla riduzione dei consumi energetici che sarà conseguita e all’entità dell’investimento.
Il decreto ha previsto anche cospicue risorse destinate alla formazione 5.0
Essa è legata allo sviluppo delle competenze per la transizione digitale e green.
Il budget massimo destinabile alla formazione è di € 300.000,00 per ogni azienda e non dovrà superare il 10% dell’investimento in beni strumentali materiali e immateriali per la transizione digitale e green.
La formazione 5.0 dovrà essere legata allo sviluppo delle competenze per la transizione digitale e green.
Essa deve essere inserita all’interno del progetto di investimenti ammissibili che raggiunge gli obiettivi di riduzione dei consumi sopra indicati e dovrà essere erogata nell’anno 2024 e 2025.
Le aliquote dei crediti d’imposta sono modulate in base alla riduzione dei consumi energetici che sarà conseguita e all’entità dell’investimento.
Nello specifico, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:
a) nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva dal 3 al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento dal 5 al 10%:
b) nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% e fino al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10% e fino al 15%:
c) nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15%:
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